FIRENZE – «La Regione Toscana nega ai malati reumatici toscani la migliore delle terapie possibili per ciascun paziente con norme prescrittive che violano le leggi nazionali e persino la Costituzione»: durissima l’accusa che il Vicepresidente della Commissione sanità del Consiglio regionale Stefano Mugnai (Capogruppo di Forza Italia) muove alla giunta regionale attraverso un’interrogazione condotta in punta di articolati e deliberazioni e alla quale viene chiesta risposta in forma scritta.
Riassumendo molto, «la delibera regionale 960/2017 contrasterebbe con la legislazione nazionale ed in particolare con la legge 232/2016», si legge nella prima enunciazione dell’atto dell’esponente di Forza Italia. Che poi declina i perché e i per come, iniziando con lo spiegare che «la delibera regionale impedirebbe al medico di prescrivere la terapia più adatta alla singola persona malata presa in carico, obbligandolo alla prescrizione del farmaco risultato aggiudicatario della gara e stabilendo la sostituibilità automatica del biologico con il suo biosimilare». In questa maniera, scrive Mugnai, «la delibera regionale impedirebbe al paziente di avere la migliore terapia possibile indipendentemente dal suo costo, violando l’art. 32 della Costituzione , nonché il titolo I capo I – 1 e capo II – 4 della legge 833/1978 di istituzione del servizio sanitario nazionale».
Di tutt’altro registro è il dettato del legislatore nazionale che invece, richiama l’interrogazione, esclude l’automatismo: «La delibera regionale violerebbe quanto stabilito al comma 407 della legge di stabilità che determina come “non è consentita la sostituibilità automatica fra farmaco biologico di riferimento ed un suo biosimilare, né fra biosimilari” e ribadisce come “al fine di garantire un’effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un’ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo quadro”».
«La legge 232/2016 precisa – esplicita ancora Mugnai – che “il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a, ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti e successivamente alla lettera c, in caso di scadenza del brevetto e del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l’ente appaltante, entro sessanta giorni dall’immissione in commercio dei farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale fra questi ed il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a e b ed al punto d, in cui è espresso come l’ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 50/2016».
Ecco dunque i quesiti, con Mugnai che domanda alla giunta regionale se sia stata considerata «la rilevanza delle osservazioni presentate dall’Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus» e «se intendano adottare i correttivi necessari a rispettare le normative nazionali vigenti e soprattutto i diritti dei malati».
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